Permesso di costruire
Interventi subordinati al permesso di
costruire
Si tratta di quegli interventi edilizi
edilizi (interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione
urbanistica e di ristrutturazione edilizia che portino ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e
che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del
volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici)
Sono subordinati a permesso di costruire:
-
gli interventi edilizi rientranti nella
categoria RE, limitatamente alle sotto-categorie RE2 e RE3-
c.d. ristrutturazione edilizia pesante-, come esemplificato
nel punto 2.4 comma 1 lett. b) e c);
-
gli interventi edilizi rientranti nella
categoria CdU, limitatamente alle sotto-categorie CdU2 e
CdU3, come esemplificate nel punto 2.6 comma 2 lettere b) e
c);
-
gli interventi edilizi rientranti nella
categoria (NC), ossia sotto-categorie (NE), (DR) e (AMP)
come esemplificate nel punto 2.5 ad eccezione di quelli di
cui al comma 1 lett. f) del medesimo punto (disciplinati dal
D.lvo 253/09 s.m.i. le cui procedure sono attualmente di
competenza del Dipartimento Programmazione e Attuazione
Urbanistica- Direzione Attuazione degli Strumenti
Urbanistici- U.O. Procedimenti Edilizi Speciali);
-
gli interventi edilizi rientranti nella
categoria (P) come esemplificati nel punto 2.7 comma 2 e
comma 3 lett. a. 3), b.1), b.2), b. 3), c.1) e c.2);
-
gli interventi edilizi rientranti nella
categoria (SR) di cui al punto 2.8 comma 1;
-
qualsiasi altro intervento per il quale
la normativa vigente riconosce la possibilità di derogare a
disposizioni di legge, delle N.T.A. del P.R.G. o altro
strumento urbanistico e di regolamento edilizio.
|