PERMESSO DI COSTRUIRE


   

Permesso di costruire

Interventi subordinati al permesso di costruire

Si tratta di quegli interventi edilizi edilizi (interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici)

Sono subordinati a permesso di costruire:

  • gli interventi edilizi rientranti nella categoria RE, limitatamente alle sotto-categorie RE2 e RE3- c.d. ristrutturazione edilizia pesante-, come esemplificato  nel punto 2.4 comma 1 lett. b) e c);

  • gli interventi edilizi rientranti nella categoria CdU, limitatamente alle sotto-categorie CdU2 e CdU3, come esemplificate nel punto 2.6 comma 2 lettere b) e c);

  • gli interventi edilizi rientranti nella categoria (NC), ossia sotto-categorie (NE), (DR) e (AMP) come esemplificate nel punto 2.5 ad eccezione di quelli di cui al comma 1 lett. f) del medesimo punto (disciplinati dal D.lvo 253/09 s.m.i. le cui procedure sono attualmente di competenza del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica- Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici- U.O. Procedimenti Edilizi Speciali);

  • gli interventi edilizi rientranti nella categoria (P) come esemplificati nel punto 2.7 comma 2 e comma 3 lett. a. 3), b.1), b.2), b. 3), c.1) e c.2);

  • gli interventi edilizi rientranti nella categoria (SR) di cui al punto 2.8 comma 1;

  • qualsiasi altro intervento per il quale la normativa vigente riconosce la possibilità di derogare a disposizioni di legge, delle N.T.A. del P.R.G. o altro strumento urbanistico e di regolamento edilizio.