VERTENZE DI LAVORO


   

Vertenze di lavoro

Il datore di lavoro può licenziare senza alcuna motivazione solo nei casi di giusta causa o giustificato motivo (soggettivo ed oggettivo) e purché sia intimato in forma scritta.

Licenziamento per giusta causa

è giusta causa di licenziamento quella che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.

In alcune sentenze è stata riconosciuta la giusta causa del licenziamento nelle ipotesi di:

  1. simulazione di malattia

  2. minacce rivolte dal lavoratore ai superiori o contro l’impresa datrice di lavoro

  3. impedimento ad un dirigente di una società di uscire dallo stabilimento

  4. abbandono ingiustificato del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio all’incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti

  5. sottrazione di documenti aziendali riservati

Non possono considerarsi giusta causa ai fini del licenziamento:

  1. l'imperizia tecnica

  2. l'incapacità del lavoratore

  3. il fallimento dell’imprenditore.

Nei casi di licenziamento per giusta causa il preavviso non è dovuto.

È tuttavia necessaria l’osservanza di alcuni requisiti tipici di tale forma di risoluzione:

  • contestazione della causa che ha giustificato il licenziamento

  • immediatezza della contestazione, in quanto il fatto che costituisce la giusta causa è così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto

  • immutabilità della causa contestata, nel senso che non può essere successivamente modificata e sostituita con un’altra

  • prova della sussistenza della giusta causa da parte del datore di lavoro.

Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo

è un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, il quale è tenuto a concedere un periodo di preavviso ovvero, a sua discrezione, può corrispondere al lavoratore una indennità sostitutiva del preavviso.

Esempi di giustificato motivo soggettivo sono considerati l’abbandono del posto di lavoro, l’assenza ingiustificata, la violazione dei doveri di diligenza ed obbedienza.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Il licenziamento può, altresì, trovare causa in particolari ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento di essa (art.3 legge 604/66).

Tali situazioni prescindono da comportamenti imputabili al lavoratore.

Il licenziamento senza motivazione

Il datore di lavoro può licenziare senza obbligo di motivazione:

  1. i dirigenti

  2. lavoratori domestici

  3. i dipendenti assunti in prova

  4. i lavoratori ultrasessantenni, che hanno i requisiti pensionistici e che non abbiano scelto di proseguire il rapporto di lavoro

Il licenziamento senza motivazione, nei casi in cui è ancora consentito, può essere esercitato solamente nei contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Impugnazione del licenziamento

Qualora il lavoratore ritenga il licenziamento illegittimo può impugnarlo entro 60 giorni dalla sua comunicazione o dalla comunicazione dei motivi, se avvenuta posteriormente.

L’art.6 della Legge n.604 prevede che l’impugnazione sia fatta con qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore licenziato (atto stragiudiziale, oppure tramite lettera raccomandata spedita al datore di lavoro). La comunicazione può essere trasmessa anche dal legale del lavoratore ma deve essere da questi controfirmata.

Il lavoratore può scegliere di impugnare il licenziamento direttamente davanti all’autorità giudiziaria.

Cosa può fare il lavoratore ingiustamente licenziato?

a) L'art.18 della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) stabilisce che il lavoratore ingiustamente licenziato può chiedere di essere reintegrato nel posto di lavoro quando l’azienda presso cui eseguiva l’attività ha più di 15 dipendenti in ciascuna unità produttiva; più di 60 dipendenti ovunque siano ubicate le singole unità produttive; quando il datore di lavoro è un imprenditore agricolo con più di 5 dipendenti in ciascuna unità produttiva.

Qualora il giudice accerti l’illegittimità del licenziamento oltre alla reintegrazione il licenziamento illegittimo obbliga il datore di lavoro a risarcire il lavoratore del danno subito. Questo è costituito dal pagamento della retribuzione globale di fatto, non inferiore a 5 mensilità, che il lavoratore non ha percepito, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione. Tale risarcimento prevede anche il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.

Il lavoratore può però rinunciare alla reintegrazione e chiedere in cambio, entro 30 giorni dall'invito a riprendere il lavoro, un'indennità pari a 15 mensilità di retribuzione. Resta fermo il diritto al risarcimento del danno.

b) Quando il datore di lavoro ha meno di 15 dipendenti impiegati per unità produttiva oppure è imprenditore agricolo con meno di 5 dipendenti oppure se ha fino a 60 lavoratori complessivamente ma nell'unità produttiva interessata ne sono occupati meno di 16.

Se il licenziamento risulta illegittimo non ha l’obbligo di riassumerlo poiché può scegliere di pagare una determinata indennità che varia da un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore ha prestato servizio per oltre 10 anni ha diritto a 10 mensilità.