Si ha un condominio quando, in un edificio con più unità
immobiliari, due o più persone sono ciascuna proprietaria di una
parte di esse in via esclusiva e sono comproprietarie delle
parti comuni.
In base all'art.1117 del codice civile, se non è stabilito
diversamente dal titolo, sono parti comuni dell'edificio: le
scale, l'atrio, le facciate, il suolo su cui sorge l'edificio, i
muri maestri, ecc.
Il rapporto tra il valore della proprietà di ciascun condomino e
il valore dell'intero condominio è espresso in millesimi, i cui
valori sono riportati in apposite tabelle.
Le tabelle millesimali si utilizzano per la ripartizione
degli oneri condominiali.
Gli oneri condominiali si distinguono in:
ordinari (pulizia delle scale, ascensore, giardino,
portineria, illuminazione delle parti comuni, ecc.)
straordinari (rifacimento del tetto e dei solai,
tinteggiatura della facciata del palazzo, ecc.)
Se il contratto di locazione non prescrive diversamente, sono
a carico degli inquilini gli oneri per la manutenzione
ordinaria, mentre sono a carico dei proprietari gli oneri per la
manutenzione straordinaria.
Se nel condominio ci sono più di quattro proprietari, è
obbligatoria la nomina di un amministratore.
L’amministratore è l’organo che esegue le deliberazioni
dell’assemblea, riscuote i contributi dai condomini ed eroga le
spese occorrenti per la gestione e la manutenzione, redige il
rendiconto annuale (bilancio condominiale).
Dura in carica un anno, ma può essere revocato in qualsiasi
momento, salvi i danni.
I professionisti del nostro staff, garantiscono una gestione
condominiale completa, dalla stesura del rendiconto annuale
all'assistenza per eventuali cambi di destinazione d'uso degli
immobili, alla produzione di eventuali documentazioni necessarie
per le opere di ristrutturazione, ammodernamento e rivalutazione
dell'immobile, nonché per il recupero crediti.