Possono utilizzare il modello 730
i contribuenti che nel 2023 hanno percepito:
redditi di lavoro dipendente e
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio
contratti di lavoro a progetto
redditi dei terreni e dei fabbricati
redditi di capitale
redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita
Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente)
redditi diversi (per esempio, redditi di terreni e fabbricati
situati all’estero)
alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per
esempio, i redditi percepiti dagli eredi – a esclusione dei redditi
fondiari, d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e
professioni).
redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che
concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti direttamente
dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti
indicati nella sezione III del quadro L.
Da quest’anno, inoltre, possono utilizzare il modello 730 anche
coloro che adempiono agli obblighi relativi al monitoraggio delle
attività estere di natura finanziaria o patrimoniale a titolo di
proprietà o di altro diritto reale, e/o che sono tenuti al pagamento
delle relative imposte (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività),
compilando il nuovo quadro W. Possono presentare il modello 730, anche in assenza di un sostituto
d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel
2023 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di
pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
e che nel 2024 non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare
il conguaglio. In questo caso nel riquadro "Dati del sostituto
d'imposta che effettuerà il conguaglio" va barrata la casella "Mod.
730 dipendenti senza sostituto".
I contribuenti che presentano il 730 possono, inoltre, avere la
necessità di presentare alcuni quadri del modello REDDITI Persone
fisiche. Nello specifico:
il quadro RM, se hanno percepito nel 2023 redditi di capitale di
fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a
titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana;
interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata
l'imposta sostitutiva prevista dal D.lgs. 239/1996; indennità di
fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di
sostituto d'imposta; proventi derivanti da depositi a garanzia per i
quali è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 20%; redditi derivanti
dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da
diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%Il quadro RM
deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla
rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2023. I
contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare anche
il quadro RM del modello REDDITI non possono usufruire dell'opzione
per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati
in questo quadro. I docenti titolari di cattedre nelle scuole di
ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti
dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono
fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM
del mod. REDDITI Persone Fisiche2024
il quadro RT, se nel 2023 hanno realizzato plusvalenze derivanti da
partecipazioni non qualificate, escluse quelle derivanti dalla
cessione di partecipazioni in società residenti in Paesi o Territori
a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati
regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora
non abbiano optato per il regime amministrato o gestito. Inoltre
possono presentare il quadro RT, in aggiunta al 730, anche i
contribuenti che nel 2023 hanno realizzato solo minusvalenze
derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e
perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi
diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni
successivi. Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare
i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni
operata nel 2023;
il quadro RU e, ove necessario in relazione alla tipologia del
credito d’imposta utilizzato, anche il quadro RS del Modello REDDITI
Persone fisiche 2024 da parte degli agricoltori in regime di esonero
(articolo 34, comma 6, D.P.R. n. 633 del 1972), se nel corso del
2023 hanno usufruito di crediti d’imposta da utilizzare
esclusivamente in compensazione nel modello F24.
I quadri RM,RS, RT e RU devono essere presentati insieme al
frontespizio del modello REDDITI Persone fisiche 2024 nei modi e nei
termini previsti per la presentazione di questo modello di
dichiarazione.