Dal 1° ottobre 2006 i titolari di partita Iva hanno l’obbligo
di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali
esclusivamente per via telematica (articolo 37, comma 49 del
decreto legge 223/06).
Con DPCM 4 ottobre 2006 il termine è stato differito al 1°
gennaio 2007 per tutti i soggetti diversi da quelli definiti dal
TUIR, all’articolo 73 “società per azioni e in accomandita per
azioni, società responsabilità limitata, società cooperative e
società di mutua assicurazione” e lettera b) "enti pubblici e
privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o
principale l’esercizio di attività commerciali".
I contribuenti non titolari di partita IVA restano esclusi da
tale obbligo e potranno continuare ad effettuare i versamenti
con modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli uffici
postali, delle banche o degli agenti dei concessionari della
riscossione. La norma è finalizzata ad una più efficiente
gestione di tali versamenti in modo che i relativi dati siano
immediatamente disponibili all’amministrazione finanziaria a
vantaggio degli stessi contribuenti.
Il versamento telematico unitario delle imposte e dei
contributi (articolo 17, comma 2 - pdf, e articolo 28, comma 1 -
pdf, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241) può essere
effettuato nei seguenti modi:
direttamente o mediante lo stesso servizio telematico
(Entratel o Fisconline) utilizzato per la presentazione
telematica delle dichiarazioni; o ricorrendo ai servizi di
home banking delle banche e di Poste Italiane, ovvero
utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dalle
banche.
tramite gli intermediari abilitati a Entratel o che
aderiscono alla specifica convenzione con l'Agenzia delle
Entrate
rivolta agli intermediari definiti dal D.P.R. n. 322/98,
art.3, comma 3 - pdf - ed utilizzano il software F24
cumulativo disponibile nella sezione "Servizi" del sito web
di Entratel; o che si avvalgono dei predetti servizi
telematici offerti dalle banche e da Poste Italiane.